Fanghi provenienti da Fosse Settiche: chi e’ il produttore del rifiuto?

La legge 29 luglio 2021 n.108 stabilisce che è chi fa la pulizia (lo spurghista) ad essere il produttore dei fanghi di fosse settiche identificati con il CER 20.03.04.

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LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati, dall’art.184 del Dlgs 152/2006 e s.m., secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 

Il testo del Dlgs 152/2006, a differenza del previgente, afferma chiaramente che i rifiuti derivanti dalle fosse settiche e dalle reti fognarie sono rifiuti speciali.

Una volta assodato che i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie sono “speciali”, risulta ora opportuno evidenziare chi sia il soggetto produttore di tali tipologie di rifiuti, ed in particolare comprendere se si tratti del medesimo produttore o di tipologie di produttori diversi fra loro.

A tale proposito si deve ricordare cheil comma 5 dell’articolo 230 del d.lgs. 152 del 2006 (non novellato dal Dlgs 116/2020) dispone che:

“ i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.

DOPO TANTE INCERTEZZE INCERTEZZE. FINALMENTE UN PO’ DI CHIAREZZA

Finalmente, dopo anni di incertezze, errori formali e di interpretazione e di sentenze (non ultima anche una sentenza della Corte di Cassazione, in favore di uno spurghista) a partire dal Dgls 152, che attribuiva la responsabilità della produzione al produttore reale, la recente normativa mette in ordine le cose.

I rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature sono identificati con il codice C.E.R. (Catalogo Europeo Rifiuti) 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature) mentre, i rifiuti prelevati dai pozzi neri, fosse IMOFH e bagni mobili, sono identificati con il codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).

Ricordiamo poi che fino al 31 luglio 2021, ai sensi dell’art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, l’autospurghista per svolgere l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, doveva essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali ma che, nel momento in cui andava ad effettuare la pulizia manutentiva di fognature, doveva qualificarsi come “produttore” e i rifiuti venivano identificati col codice C.E.R. 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature) mentre, quando effettuava lo spurgo di pozzi neri, fosse IMOFH o di bagni mobili, doveva qualificarsi come “trasportatore di rifiuti prodotti da terzi” e identificare i rifiuti col codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) indicando nel formulario il produttore reale del rifiuto anche se trattavasi di abitazione privata.

Cosa succedeva però nella realtà? Per comodità gli operatori indicavano se stessi in qualità di produttori anche quando non avrebbero dovuto. I formulari così compilati diventavano quindi fonte di sanzioni per i gestori degli impianti di depurazione dove i fanghi venivano collocati. Da qui le rimostranze, giustificate, dei gestori degli impianti nei confronti dei trasportatori.

QUAL È’ LA SOLUZIONE MESSA IN CAMPO DALLA NORMATIVA?

In che modo la normativa risolve questa questione?

Si stabilisce che, nella gestione documentale, i fanghi delle fosse settiche devono essere equiparati ai rifiuti della pulizia delle fognature.

Ecco cosa dice adesso, dopo la sua riscrittura, il comma 5 dell’articolo 230: “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.

Da ciò si deduce che lo spurghista, il trasportatore del liquame, è anche il produttore del rifiuto che ha raccolto.

Ma non solo. “La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La continuazione del comma 5 dell’art. 230 presuppone quindi l’esistenza di un documento da compilare.

Ma le novità sulla gestione e i liquami delle fosse settiche non finiscono qui.

IL DEPOSITO TEMPORANEO PRESSO L’UNITA’ LOCALE. UNA NOVITA’ CHE E’ ANCHE UNA OPPORTUNITA’ PER GLI OPERATORI.

La grande novità inserita nella nuova normativa è la possibilità di ottimizzare la gestione dei trasporti verso gli impianti di smaltimento utilizzando la disciplina del deposito temporaneo presso l’unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. 

Ecco come regolamenta la materia il comma 5 riscritto dell’articolo 230: “Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb).” In conclusione quindi, “Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298″.

Si capisce che usufruire del deposito temporaneo al pari degli altri rifiuti da manutenzione rappresenta un grande ed efficace strumento per le aziende del settore.

Un passo in avanti sulla strada della semplificazione documentale e logistica nell’ambito della gestione dei rifiuti.