Rifiuti da Costruzione e Demolizione: norme, obblighi e opportunita’

I rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) rappresentano oltre un terzo di tutti i rifiuti prodotti in Europa. Migliorarne la gestione ed il recupero è la chiave per rendere sostenibile il settore e per creare finalmente una vera edilizia circolare.

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RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: COSA SONO

I rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) sono i materiali di scarto provenienti da attività di costruzione o demolizione, prevalentemente costituiti da laterizi, murature, frammenti di conglomerati cementizi anche armati, rivestimenti e prodotti ceramici, scarti dell’industria di prefabbricazione di manufatti in calcestruzzo anche armato, frammenti di sovrastrutture stradali o ferroviarie, conglomerati bituminosi fresati a freddo, intonaci, allettamenti.

Andiamo nello specifico:

Tali rifiuti appartengono in massima parte ad una categoria merceologica specifica, quella dei rifiuti della costruzione e della demolizione, che secondo la classificazione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 corrispondono ai rifiuti appartenenti al capitolo CER 17.  

Tra i principali si annoverano le seguenti tipologie di CER:

  • 170101 cemento;
  • 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301;
  • 170405 ferro e acciaio;
  • 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503;
  • 170904 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903.

RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COME RIFIUTI SPECIALI

 rifiuti provenienti dall’attività di costruzione e demolizione sono classificati come rifiuti speciali (art.184, c.3, lettera b) e quindi devono essere:

  • Identificati mediante analisi, al fine dell’attribuzione del codice CER ;
  • Raggruppati nel deposito temporaneo (distinti per tipologia);
  • Trasportati in proprio o tramite terzi;
  • Recuperati mediante:
    • Procedura Semplificata (DM 5.02.1998);
    • Procedura Ordinaria.
  • Smaltiti in discarica.

Ciascuna di queste fasi comporta una serie i procedure, obblighi e processi valutativi.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Sta diventando sempre più comune pensare ai rifiuti come elemento vitale di un processo economico che parte dalla loro produzione, passa attraverso l’analisi, la gestione, lo smaltimento e infine la loro riutilizzazione. 

La gestione dei rifiuti dell’edilizia, nello specifico, è un elemento chiave dell’edilizia circolare perché permette di chiudere il cerchio, recuperando, riciclando, riutilizzando i materiali di scarto. Da un lato è parte di un processo normato dall’altra è un modello economico pieno di opportunità.

DEMOLIZIONE SELETTIVA

Il modo più efficace per poter avviare un processo eccellente di economia circolare applicata ai rifiuti prodotti dalle lavorazioni edilizie è quello della demolizione selettiva. Esso consiste nella separazione, in fase di demolizione dell’edificio, dei diversi materiali (plastica, legno, metallo, parti in muratura).

Le procedure più appropriate e il grado di separazione da raggiungere dipendono da diversi fattori:

  • ubicazione del cantiere rispetto alle attività di trattamento e recupero dei materiali che vengono effettuate nel contesto territoriale;
  • spazi disponibili nel cantiere di demolizione per la raccolta dei rifiuti e dei materiali recuperati;
  • tecniche costruttive con cui è stato realizzato il manufatto edilizio;
  • potenzialità dei materiali che costituiscono l’edificio di essere avviati a processi di recupero e/o riciclaggio;
  • condizioni relative alla vicinanza con altri fabbricati o al sistema della viabilità.

La DGRV n. 1773 del 28/08/2012, che espone le modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, descrive come eseguire correttamente la demolizione selettiva, attraverso le seguenti fasi:

  • Indagine preliminare:
  • Valutazione delle caratteristiche dell’edificio;
  • Valutazione delle criticità.
  • Azioni preliminari alla demolizione:
    • Rimozione delle componenti pericolose;
    • Rimozione delle componenti riutilizzabili.
  • Demolizione:
    • Demolizione delle aree produttive (separazione delle diverse tipologie di rifiuti);
    • Demolizione delle aree civili (separazione delle diverse tipologie di rifiuti).
  • Piano di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

La corretta gestione dei rifiuti, in vista di un loro collocamento all’interno di un sistema virtuoso che ne minimizzi le ricadute negative e che ne valorizzi la successiva reintroduzione nel cerchio prevede una serie di fasi:

IL DEPOSITO TEMPORANEO

Il deposito temporaneo è il “raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti” (D.Lgs. 152/2006, art. 183, lettera bb). In ciò si distingue dallo stoccaggio, definito invece come l’insieme delle attività di “smaltimento” consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché delle attività di “recupero” consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti.

LA TENUTA DEI REGISTRI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 184 e 190 del D.Lgs 152/06, l’impresa edile che produce rifiuti da C&D è obbliga a tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti solo per i rifiuti pericolosi.

I rifiuti non pericolosi non devono essere annotati sul registro. Sono altresì esclusi dall’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al SISTRI dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema (art. 190, comma 1bis).

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Il trasporto dei rifiuti, inteso come movimentazione dei rifiuti dal luogo di deposito presso il sito di produzione alla destinazione finale di recupero o di smaltimento, può essere effettuato direttamente dal produttore/detentore con mezzi propri ovvero da terzi autorizzati e deve sottostare alle disposizioni della normativa ambientale, del trasporto di merci e del codice della strada.

Trasporto in proprio: l’impresa deve essere iscritta all’Albo Gestori Ambientali nella categoria “trasportatori dei propri rifiuti” (art. 212, co. 8 D.Lgs 152/06). Si devono iscrivere a questa categoria i produttori che trasportano in proprio rifiuti non pericolosi ovvero rifiuti pericolosi in quantità non eccedente i 30Kg o 30 litri al giorno.

Trasporto tramite terzi autorizzati: l’impresa a cui vengono conferiti i rifiuti da C&D deve risultare iscritta all’Albo Gestori Ambientali alle categorie 4 (per i rifiuti non pericolosi) e 5 (per i rifiuti pericolosi).

FORMULARIO DEI RIFIUTI FIR

Ai fini del corretto trasporto, il produttore deve preliminarmente compilare il formulario dei rifiuti, quindi, in caso di conferimento dei rifiuti a terzi, deve verificare che il trasportatore del rifiuto sia dotato della prevista autorizzazione, oltre ad accertare l’autorizzazione dell’impianto di destinazione riguardo alla specifica tipologia di rifiuti conferiti.

LE ATTIVITA’ DI RECUPERO

Il recupero dei rifiuti provenienti dall’attività di costruzione e demolizione è previsto dal D.M. 5 febbraio 1998. Nell’Allegato 1 “Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi” al punto 7.1 vengono individuate le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia che devono garantire l’ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore.

In particolare, l’attività di recupero può realizzarsi come:

  1. messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l’edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
  2. utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];
  3. utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

A seconda della natura merceologica del rifiuto, il recupero di materia comprende diverse tipologie di recupero come da elenco delle operazioni R dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Lo smaltimento, che la normativa individua come residuale nella gerarchia della gestione dei rifiuti, consiste nel trattamento e deposito definitivi di rifiuti e scarti non ulteriormente valorizzabili.

Tipicamente lo smaltimento è identificabile con il deposito in discarica, anche se la normativa ricomprende in questa definizione tutti i processi di trattamento preliminari che vengono effettuati sui rifiuti preliminarmente per minimizzare gli impatti finali.

La classificazione delle attività di trattamento-smaltimento dei rifiuti, si basa sull’elenco delle operazioni D dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/06.

I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica.

AMMISSIBILITA’ ED ANALISI DEI RIFIUTI

Per accertare l’ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all’allegato 3 del decreto. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l’ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.

Al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l’ultimo trattamento effettuato.

REIMPIEGO DEI RIFIUTI

Perché il settore edile sia effettivamente sostenibile, occorre che il sistema arrivi ad un completo e totale sistema di recupero dei rifiuti, chiudendo così finalmente il ciclo di vita degli edifici secondo i principi dell’economia circolare. Strumenti digitali quali il BIM, insieme ai Criteri Ambientali Minimi degli appalti pubblici verdi (GPP), ed un sistema costruttivo a secco (magari in legno), sono sicuramente un’ottima base per lo sviluppo dell’edilizia circolare, ma perché la sostenibilità sia totale, occorre uno sforzo in più.

Qualunque rifiuto inerte, indipendentemente dalla sua origine (quindi dal suo codice CER), può costituire un aggregato riciclato o artificiale, se correttamente sottoposto ad un processo di recupero.

Ecco alcuni codici CER di Rifiuti Recuperati per farne aggregati riciclati

  • 010408 Scarti di Ghiaia e Pietrisco
  • 010413 rifiuti prodotti della lavorazione della pietra
  • 101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento
  • 170101 cemento
  • 170102 mattoni
  • 170103 mattonelle e ceramiche
  • 170302 miscele bituminose
  • 170504 terra e rocce
  • 170904 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione

CESSAZIONE DEL RIFIUTO

Il punto finale del processo di recupero è quello nel quale il rifiuto cessa di essere considerato tale.

Il concetto di end of waste (EoW) nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti, modificata successivamente dalla nuova Direttiva (UE) 2018/851.

Un rifiuto cessa di essere tale (End of Waste), quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni (art. 184-ter del D.Lgs152/06):

  1. la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
  2. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  3. la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  4. l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana

CONCLUSIONI

L’obiettivo ultimo è la sostenibilità dell’intero settore edilizio.

Occorre però che il settore arrivi ad un completo e totale sistema di recupero dei rifiuti, chiudendo così finalmente il ciclo di vita degli edifici secondo i principi dell’economia circolare. Strumenti digitali quali il BIM, insieme ai Criteri Ambientali Minimi degli appalti pubblici verdi (GPP), ed un sistema costruttivo a secco (magari in legno), sono sicuramente un’ottima base per lo sviluppo dell’edilizia circolare, occorre però fare di più, mediante la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.